Basi legali
Secondo l’articolo 60 della legge sulla formazione professionale (LFPr) entrata in vigore nel 2004, il Consiglio federale può, su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro interessate, dichiarare obbligatoria la partecipazione ai fondi per la formazione professionale da esse istituiti.
Dopo la decisione del Consiglio federale del 8 novembre 2022 di dichiarare l’obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale per le professioni di piastrellista, il Consiglio federale ha dichiarato, per decreto del 1° gennaio 2023, l’obbligatorietà generale per i piastrellisti a favore del fondo per la formazione professionale (FFP).
La richiesta è a carattere di diritto pubblico. Di conseguenza, i fondi per la formazione sono autorizzati a decretare le decisioni. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è l’autorità competente per ricorsi e per giudicare gli assoggettamenti delle aziende e/oppure l’entità del contributo. Inoltre, l’autorità di vigilanza è la SEFRI. Gli organi responsabili fanno annualmente riferimento alla SEFRI sulle attività svolte dai fondi per la formazione professionale.